Sovraindebitamento

Sovraindebitamento

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Lo Studio fornisce consulenza stragiudiziale, affiancamento ed assistenza per tutte le fasi delle procedure concorsuali per la composizione della crisi da “sovaindebitamento” disciplinate dalla  Legge n. 3/2012, che rappresenta una speranza per i privati, i professionisti e le piccole imprese che si trovano nella condizione di non essere più in grado di  onorare i loro debiti.
Tristemente nota come “legge salva suicidi”, la stessa affronta il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza e che, secondo la normativa attualmente in vigore, non possono né fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti ed abbatterli parzialmente con l’accordo dei creditori. Detta normativa ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione” anche per coloro che sono esclusi dalla procedura fallimentare.

COS’E’ IL SOVRAINDEBITAMENTO

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici, rimborsare finanziamenti o pagare i propri debiti. Il sovraindebitamento può derivare, ad esempio, da un numero elevato di acquisti rateizzati o da problematiche legate a motivazioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute. La legge lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

LE SOLUZIONI AL SOVRAINDEBITAMENTO

Per gestire la crisi da sovraindebitamento la normativa prevede tre diverse strade, da percorrere con l’ausilio di un gestore della crisi (nominato da un O.C.C. o dal Tribunale) e con l’intervento di un Giudice delegato:

  1. Accordo di composizione della crisi: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se risultano favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
  2. Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso.
  3. Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione: tale istituto comporta la possibilità di “lasciarsi alle spalle” i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO? 

I soggetti destinatari sono:

  • consumatori.
  • imprenditori agricoli.
  • start up innovative.
  • imprenditori sotto la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00).
  • imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
  • imprenditori cessati.
  • soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.).
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi.
  • società professionali ex L. 183/2011.
  • associazioni professionali o studi professionali associati.
  • società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
  • enti privati non commerciali.

CHI NON PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA

Non possono invece accedere alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento:

  • l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali.
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento.
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore.
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.