Gratuito Patrocinio

Il Patrocinio a spese dello Stato

L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio) garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Grazie ad esso i cittadini non abbienti possono nominare un avvocato che li rappresenti in un giudizio e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche in alcune procedure di volontaria giurisdizione e nel processo penale.

Come faccio a richiedere il gratuito patrocinio? Per la richiesta di assistenza legale in ambito civile è necessario presentare apposita domanda (c.d. istanza di ammissione) presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente (o dal suo legale) oppure inviata tramite Raccomandata A.R. La firma apposta dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dal legale del richiedente oppure dall’interessato stesso tramite autocertificazione secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.
In ambito penale invece l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Quali sono i limiti di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio? I limiti di reddito sono stabiliti dal Legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all’indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie; l’adeguamento è stabilito generalmente con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il limite di reddito attuale, secondo l’ultimo adeguamento del 2018, è pari a € 11.493,82.
Si tenga presente che ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti che fanno parte del stesso nucleo familiare del richiedente.
Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Vi sono casi in cui non si tiene conto del reddito degli altri familiari? Si, nel caso in cui l’oggetto della causa riguardi i cosiddetti diritti della personalità oppure ancora quando gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli degli altri familiari (esempio tipico cause di separazione e divorzio).
In tutti questi casi per l’ammissione si terrà quindi conto del solo reddito del richiedente.

A chi è riservato? Possono accedere al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini U.E.;
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

Cosa deve contenere l’istanza di ammissione? La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente: la data della prossima udienza; le generalità e residenza della controparte; le ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere; le prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Dove si può consultare l’elenco degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato? Gli elenchi sono consultabili presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati oppure online. 

Cosa fa il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati quando riceve una domanda di ammissione? Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:

  1. innanzitutto, valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
  2. entro 10 giorni, emette un provvedimento provvisorio di accoglimento, di rigetto o di sospensione (per integrare la domanda già presentata);
  3. il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza
    dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato).

Se l’istanza viene accolta: l’interessato può scegliere (se non lo ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli appositi
elenchi ed affidargli l’incarico.

Se l’istanza viene respinta: l’interessato può riproporre richiesta di ammissione a al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla
stessa con decreto.

Quali sono gli avvocati che operano con il gratuito patrocinio? Non tutti gli avvocati sono disponibili a svolgere questo servizio; la dichiarazione di disponibilità è su base volontaria e viene presentata dal legale all’Ordine degli Avvocati di appartenenza. A questo scopo tutti gli Ordini mettono a disposizione dei cittadini un elenco degli avvocati che hanno dato la loro disponibilità, elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web.

Posso scegliere l’avvocato che mi tutelerà nella causa? Si, il cittadino che presenta la domanda ha completa autonomia nella scelta del legale che lo tutelerà, a patto che lo stesso sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al Gratuito Patrocinio.

Patrocinio a spese dello Stato in casi particolari

Esistono alcuni casi in cui il patrocinio a spese dello Stato può essere eccezionalmente concesso indipendentemente dai limiti di reddito previsti in via ordinaria. E’ quanto ad esempio previsto dalla Legge n. 4/2018 (che ha introdotto il comma 4-quater dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002 – Testo unico in materia di spese di giustizia)  secondo il quale: “I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”.